Regolamento
Art. 10
In vigore dal 8 nov 1927
Per ciascun numero del catalogo generale è formata una scheda mobile che ne contiene tutte le indicazioni.
Le schede sono riunite in apposito schedario per ordine di numero e nelle biblioteche per ordine alfabetico di autore.
Negli istituti dove sono prescritti o consentiti cataloghi generali separati a norma dell' le schede pertinenti a ciascun catalogo devono essere di formato o di colore diverso dalle altre, in modo da evitare la possibilità di confusione.
Il Ministero della pubblica istruzione, secondo la natura e i fini dei singoli istituti, dà le norme complementari che ritiene necessarie ai fini culturali per la compilazione delle schede e dei cataloghi generali e particolari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-10