Regolamento

Art. 10

In vigore dal 8 nov 1927
Per ciascun numero del catalogo generale è formata una scheda mobile che ne contiene tutte le indicazioni. Le schede sono riunite in apposito schedario per ordine di numero e nelle biblioteche per ordine alfabetico di autore. Negli istituti dove sono prescritti o consentiti cataloghi generali separati a norma dell' le schede pertinenti a ciascun catalogo devono essere di formato o di colore diverso dalle altre, in modo da evitare la possibilità di confusione. Il Ministero della pubblica istruzione, secondo la natura e i fini dei singoli istituti, dà le norme complementari che ritiene necessarie ai fini culturali per la compilazione delle schede e dei cataloghi generali e particolari.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-10

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo