Regolamento
Art. 12
In vigore dal 8 nov 1927
Quando più oggetti o frammenti di oggetti entrati in vari tempi negli istituti, e descritti in separate schede, si vengano a riconoscere pertinenti ad una cosa sola, o a un gruppo di cose che devono essere descritte nel loro complesso, essi si possono riunire in una sola scheda, che porti il numero del frammento o dell'oggetto più importante, facendone annotazione su le schede originarie e sul catalogo generale.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-12