Regolamento

Art. 17

In vigore dal 8 nov 1927
Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi d'istituto comunicano al Ministero della pubblica istruzione una relazione riassuntiva del nuovo materiale artistico, archeologico, bibliografico o scientifico inscritto nei cataloghi nel corso dell'esercizio precedente e le variazioni nello stesso tempo avvenute in quello preesistente.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-17

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