Regolamento

Art. 13

In vigore dal 8 nov 1927
Il Ministero della pubblica istruzione può rendere obbligatoria negli istituti di maggiore importanza la compilazione anche di cataloghi o schedari topografici: in tal caso la copia delle schede che formano codesti cataloghi deve aver riferimento sempre al numero del catalogo generale, ma può contenere indicazioni più sommarie della scheda originale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-13

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