Regolamento
Art. 11
In vigore dal 8 nov 1927
Dove di una cosa che entra a far parte delle raccolte artistiche, archeologiche, bibliografiche, e scientifiche non sia possibile di determinare subito con esattezza le indicazioni necessarie, la cosa stessa è riportata nel catalogo generale, con quelle dichiarazioni provvisorie che si possono argomentare, e nello schedario è descritta su di una scheda di diverso colore delle altre, fin che i lavori di restauro o gli studi successivi possano condurre a meglio individuarla, almeno nelle sue linee principali, e diano modo di formare la scheda regolamentare.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-11