Regolamento
Art. 8
In vigore dal 8 nov 1927
Nei cataloghi, di regola, ogni cosa o frammento di cosa è descritto sotto un numero proprio.
Possono essere descritti sotto uno stesso numero i gruppi di oggetti minuti, che abbiano una caratteristica comune e non sia utile considerare separatamente l'uno dall'altro, come i minerali, le flore di una stessa specie, o di specie diverse rinvenute insieme, i ripostigli di monete o simili.
Sono in ogni caso descritti sotto uno stesso numero i mobili artistici quando sono dello stesso tempo o si completino a vicenda, formando un arredamento; le stampe, i disegni, le fotografie, anche non riunite in volume, se costituiscono o possono costituire una serie organica sotto una stessa denominazione; le miscellanee di opuscoli e, ordinate per gruppi, le pubblicazioni di scarsa importanza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-8