Regolamento
Art. 4
In vigore dal 8 nov 1927
I cataloghi devono contenere per ciascuna cosa le indicazioni che seguono:
a) per le raccolte artistiche ed archeologiche:
1° nominativo della cosa;
2° materia e dimensioni;
3° soggetto rappresentato;
4° età o scuola cui appartiene e, s'è possibile, l'autore;
5° la provenienza e, quando sia utile, anche la indicazione del luogo dove la cosa è stata in origine rinvenuta: questa indicazione deve sempre essere annotata per gli oggetti di antichità o comunque d'interesse archeologico;
b) per le biblioteche:
1° autore e titolo del libro;
2° note tipografiche;
3° note bibliografiche;
4° provenienza e, per i libri rari e gli incunabuli, i codici ed i manoscritti, tutte le indicazioni particolari che possono interessare;
c) per le raccolte scientifiche:
1° nominativo della cosa;
2° descrizione di essa;
3° provenienza;
4° tutte le altre indicazioni che possono ritenersi necessarie secondo la natura particolare e l'uso a cui la cosa è destinata.
In tutti i cataloghi dev'essere annotata l'indicazione del luogo ove gli oggetti sono collocati, e del loro stato di conservazione.
Dei fondi bibliografici anteriori all'attuazione del regolamento approvato con R. decreto 24 ottobre 1907, n. 733, modificato con R. decreto 2 maggio 1909, n. 450, sarà compilato un catalogo generale che si ricongiunga, con la numerazione progressiva, a quello posteriore.
Il Ministero della pubblica istruzione ha facoltà di autorizzare per le biblioteche la compilazione del solo registro di entrata, purchè questo contenga tutte le indicazioni prescritte dal presente articolo per il catalogo generale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-4