Regolamento
Art. 2
In vigore dal 8 nov 1927
In ognuno di questi istituti è tenuto un registro cronologico generale di entrata delle cose destinate a formare parte delle raccolte, nel quale è indicata la provenienza loro e una sommaria descrizione.
Qualora gli oggetti inscritti su questo registro provengano da acquisti fatti con fondi dello Stato, nelle corrispondenti contabilità si fa menzione del numero di inscrizione di essi nel registro di entrata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-2