Regolamento
Art. 6
In vigore dal 8 nov 1927
Gli oggetti d'arte od archeologici ed i mobili artistici che sono contenuti nei vari istituti e nelle ville od edifici monumentali e che ne formano il decoro e l'arredamento, sono descritti in cataloghi topografici secondo le norme del presente regolamento.
Quando nelle ville ed edifici monumentali siano conservate raccolte o collezioni di qualunque specie, queste sono descritte in separati cataloghi secondo le norme particolari a ciascuna di esse.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-6