Regolamento
Art. 3
In vigore dal 8 nov 1927
Dal registro di entrata si ricavano gli elementi per la formazione del catalogo, nel quale le cose che fanno parte delle raccolte o collezioni sono inscritte con numerazione rigorosamente progressiva.
Solo quando un oggetto sperduto o come che sia eliminato dalla raccolta sia sostituito da un esemplare perfettamente identico, si può dare a questo il numero dell'altro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-3