Regolamento

Art. 3

In vigore dal 8 nov 1927
Dal registro di entrata si ricavano gli elementi per la formazione del catalogo, nel quale le cose che fanno parte delle raccolte o collezioni sono inscritte con numerazione rigorosamente progressiva. Solo quando un oggetto sperduto o come che sia eliminato dalla raccolta sia sostituito da un esemplare perfettamente identico, si può dare a questo il numero dell'altro.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo