Regolamento
Art. 5
In vigore dal 8 nov 1927
Quando, per il numero e la natura delle cose raccolte negli istituti culturali, sia utile tenere fin da principio distinte le cose di diversa specie, che si possono raggruppare sotto particolari denominazioni, come ad esempio quadri, statue, ceramiche, ecc., si possono fare per ciascun gruppo cataloghi generali separati.
I cataloghi generali dei musei preistorici, storici ed etnografici possono essere distinti rispettivamente per epoche, o per gruppi etnici e geografici ed eccezionalmente anche per collezioni.
La formazione facoltativa di codesti cataloghi generali separati è autorizzata dal Ministero della pubblica istruzione.
Devono essere sempre descritti in cataloghi appropriati i medaglieri e le raccolte numismatiche e sfragistiche, le collezioni di stampe, disegni, incisioni e fotografie, di rami, pietre litografiche e negative fotografiche, le raccolte paleografiche, i codici e i manoscritti in genere, gli incunabuli, le stampe e i manoscritti di musica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-5