Regolamento
Art. 14
In vigore dal 8 nov 1927
Non si possono fare radicali innovazioni nell'ordinamento delle raccolte se non in seguito ad autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ne determina i limiti e le norme.
Il Ministero indicherà con apposite istruzioni di massima quali siano le modificazioni consentite ai direttori senza sua preventiva autorizzazione.
In nessun caso può essere mutata o comunque alterata la numerazione progressiva originaria: occorrendo procedere a nuova e diversa numerazione, e consentendola il Ministero, accanto al numero nuovo deve essere fatta chiara menzione del numero antiquato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-14