Regolamento

Art. 18

In vigore dal 8 nov 1927
I musei, le pinacoteche, le biblioteche, i gabinetti e le raccolte scientifiche, artistiche, archeologiche o bibliografiche s'intendono date in consegna al direttore dell'istituto. Il direttore deve avvisare al modo più conveniente per la conservazione e custodia delle cose dell'istituto, esercitare, sia direttamente che a mezzo dei funzionari da lui dipendenti, la necessaria oculata vigilanza, e fare al Ministero relazione di ogni cosa, che possa comunque dar cagione di ritenere insufficienti i mezzi e le cautele di conservazione e di custodia delle quali dispone. Può affidare a idonei funzionari scientifici dell'istituto la custodia dei medaglieri e di particolari raccolte o collezioni richiedenti una più diretta e competente sorveglianza, e, col consenso del Ministero, designare tra i suoi dipendenti i consegnatari delle varie sezioni dell'istituto.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-18

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