Regolamento

Art. 22

In vigore dal 8 nov 1927
Dove la quantità delle cose costituenti la raccolta lo richieda, il Ministero dell'istruzione, di concerto con quello delle finanze, può disporre che l'accertamento venga fatto annualmente per sezioni, in modo da potersi compiere in quel minor periodo di anni che sarà consentito dalle necessità dell'ordinario servizio dell'istituto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-22

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