Regolamento

Art. 23

In vigore dal 8 nov 1927
Quando il Ministero della pubblica istruzione dispone riscontri ed accertamenti straordinari, sia generali che parziali, ne dà avviso al Ministero delle finanze in tempo che questi possa, se crede, farvisi rappresentare. Nei casi di urgenza il Ministero della pubblica istruzione dispone ed inizia subito le operazioni, dandone contemporaneamente avviso a quello delle finanze.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-23

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