Regolamento
Art. 19
In vigore dal 8 nov 1927
Salvo le disposizioni dei regolamenti speciali e quelle riguardanti il prestito dei libri delle biblioteche, nulla può essere anche temporaneamente asportato dalle raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche e bibliografiche senza autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-19