Regolamento

Art. 21

In vigore dal 8 nov 1927
Indipendentemente dal controllo periodico di cui all'articolo 627 del regolamento di contabilità generale, il Ministero della pubblica istruzione può ordinare al direttore o capo dell'istituto l'accertamento della buona conservazione e custodia del materiale, che lo esegue con l'assistenza dell'economo o di altro funzionario designato. Il Ministero della pubblica istruzione dà notizia dell'inizio delle operazioni di riscontro al Ministero delle finanze in tempo perché questi possa, ove creda, designare un proprio funzionario ad assistervi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo