Regolamento

Art. 24

In vigore dal 8 nov 1927
I funzionari incaricati del riscontro fanno relazione delle operazioni eseguite e del risultamento di esse: ove tra loro sia dissenso negli apprezzamenti o nelle conclusioni o nelle proposte, ciascuno di essi ha diritto d'inserire le proprie osservazioni discordanti o di allegare alla relazione generale una propria relazione particolare. Le relazioni sono dal Ministero dell'istruzione comunicate in copia al Ministero delle finanze e al procuratore generale della Corte dei conti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-24

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