Regolamento

Art. 27

In vigore dal 8 nov 1927
Ogni capo d'istituto forma l'inventario delle rispettive raccolte artistiche, archeologiche, scientifiche o bibliografiche raggruppandole secondo le norme dell' e attribuendo a ciascun gruppo un valore complessivo di stima.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-27

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