Regolamento
Art. 31
In vigore dal 8 nov 1927
Entro il mese di luglio d'ogni anno i direttori e capi di istituto, tenuto conto delle variazioni occorse durante l'esercizio precedente nel materiale di ciascun istituto per incremento delle raccolte e completamento delle collezioni, per migliore identificazione di oggetti archeologici, artistici o bibliografici, per deperimento o perdite o per altre ragioni, propongono al Ministero della pubblica istruzione il prospetto riassuntivo delle variazioni all'inventario da inscrivere nel rendiconto patrimoniale dello Stato.
Questo prospetto è dal Ministero trasmesso alla ragioneria centrale non più tardi della fine del successivo mese di settembre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-31