Regolamento
Art. 36
In vigore dal 8 nov 1927
I direttori degli istituti non autonomi corrispondono col Ministero della pubblica istruzione per via gerarchica a mezzo delle autorità regionali da cui dipendono ed alle quali è data facoltà di adottare i provvedimenti di urgenza contingibili alla custodia e conservazione delle cose, anche fuori dei casi previsti nel presente regolamento.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-36