Regolamento

Art. 36

In vigore dal 8 nov 1927
I direttori degli istituti non autonomi corrispondono col Ministero della pubblica istruzione per via gerarchica a mezzo delle autorità regionali da cui dipendono ed alle quali è data facoltà di adottare i provvedimenti di urgenza contingibili alla custodia e conservazione delle cose, anche fuori dei casi previsti nel presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-36

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo