Regolamento
Art. 38
In vigore dal 8 nov 1927
I cataloghi e gli inventari delle cose di cui agli , che si trovano all'estero o nelle colonie presso rappresentanze, uffici, scuole o istituti italiani, sono compilati e aggiornati secondo le norme del presente regolamento a cura dei funzionari designati dai Ministeri cui appartengono.
Dei cataloghi delle raccolte ed opere d'arte, archeologiche o bibliografiche e delle loro variazioni è data comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.
Gli inventari sono comunicati alla ragioneria centrale dei rispettivi Ministeri e le variazioni annuali che non possono pervenire nel termine prescritto dall', sono inscritte nel rendiconto patrimoniale dello Stato dell'esercizio successivo.
Al riscontro periodico del materiale provvedono le singole amministrazioni, che danno comunicazione delle relazioni di accertamento al Ministero delle finanze e al procuratore generare della Corte dei conti.
Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per la pubblica istruzione:
Fedele.
Il Ministro per le finanze:
Volpi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-38