Regolamento
Art. 37
In vigore dal 8 nov 1927
Ferme restando le attribuzioni di vigilanza e di ingerenza spettanti al Ministero della pubblica istruzione sulle cose d'interesse artistico, archeologico e bibliografico in genere, quelle ad esso assegnate col presente regolamento sono esercitate, per gli istituti indicati all' e non appartenenti all'Amministrazione della pubblica istruzione, dal Ministero da cui essi dipendono.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-37