Regolamento
Art. 35
In vigore dal 8 nov 1927
Gli oggetti d'arte e archeologici e cimeli bibliografici, non formanti collezioni, posseduti in proprio dagli uffici o istituti governativi, ed ai quali siano applicabili le disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, non sono descritti nell'inventario dei mobili delle singole amministrazioni, ma in apposito elenco da comunicare alla competente soprintendenza di antichità e belle arti o bibliografica, che le comprende in un catalogo regionale e ne compila l'inventario secondo le norme del presente regolamento.
Le cose di cui al presente articolo si intendono date in consegna al capo dell'istituto od ufficio, e sottoposte per la custodia, la conservazione e il riscontro alla vigilanza del soprintendente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-35