Regolamento

Art. 30

In vigore dal 8 nov 1927
Il valore complessivo da inscrivere negli inventari è approvato dal Ministero della pubblica istruzione e da questo comunicato al Ministero delle finanze a mezzo della ragioneria centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-30

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