Regolamento

Art. 28

In vigore dal 8 nov 1927
Nel determinare il valore delle raccolte, collezioni, ecc., il prezzo venale dei singoli oggetti non è da tener presente che come uno degli elementi di stima, le collezioni dovendo essere considerate nel loro valore complessivo. Le servitù e i vincoli eventualmente esistenti sono valutati a parte in detrazione del valore complessivo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-28

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