Regolamento
Art. 28
In vigore dal 8 nov 1927
Nel determinare il valore delle raccolte, collezioni, ecc., il prezzo venale dei singoli oggetti non è da tener presente che come uno degli elementi di stima, le collezioni dovendo essere considerate nel loro valore complessivo.
Le servitù e i vincoli eventualmente esistenti sono valutati a parte in detrazione del valore complessivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-28