Regolamento
Art. 25
In vigore dal 8 nov 1927
L'accertamento periodico deve estendersi anche alla consistenza e alla conservazione delle cose date in consegna ad altri uffici od amministrazioni.
Ove da questo appaia come che sia compromessa la custodia e la buona conservazione delle cose, ciascuno dei funzionari che hanno partecipato all'ispezione può promuovere dal Ministero la revocazione della concessione d'uso. In caso d'urgenza il direttore dell'istituto può anche di sua iniziativa procedere a verificazioni straordinarie e prendere tutti i provvedimenti contingibili di carattere conservativo che crederà necessario, riferendone subito al Ministero della pubblica istruzione.
All'accertamento periodico della consistenza e conservazione delle cose date in consegna ad uffici, istituti e rappresentanze italiane all'estero o nelle colonie provvedono i singoli capi d'ufficio, che ne fanno relazione al Ministero della pubblica istruzione agli effetti del secondo comma del precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-25