Regolamento

Art. 29

In vigore dal 8 nov 1927
Oltre agli accessori di cui all' si considerano immobili agli effetti dell'inventario le scaffalature e i mobili contenenti le raccolte o collezioni, i cassettini e gli armadi dei medaglieri, i supporti e le custodie delle macchine e simili; e del valore è tenuto conto nella stima complessiva di cui agli articoli precedenti.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-29

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