Regolamento
Art. 33
In vigore dal 8 nov 1927
Le disposizioni di questo regolamento non riguardano il materiale prodotto dalla Regia calcografia, dal Regio opificio delle pietre dure e dal Gabinetto fotografico, di cui si deve rendere il conto giudiziale a norma di legge.
Vi sono invece soggette le collezioni dei rami, delle pietre incise, dei disegni, delle negative fotografiche, le raccolte di stampe e fotografie non destinate alla vendita, compresi i campionari, le fotografie che costituiscono l'archivio fotografico e i libri che formano le biblioteche di tali istituti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-33