Regolamento

Art. 34

In vigore dal 8 nov 1927
Le disposizioni di questo regolamento non riguardano i mobili di ufficio, utensili, attrezzi, ecc., diversi da quelli indicati ai precedenti . Essi sono descritti singolarmente in separato inventario per il valore a ciascuno attribuito e sono dati in consegna ad impiegati responsabili a norma delle disposizioni vigenti, sotto la vigilanza del capo dell'ufficio o istituto, che procede alla ricognizione del materiale ordinariamente ogni triennio e in ogni caso di mutamento del consegnatario. Nel primo bimestre di ogni anno finanziario il consegnatario trasmette alla ragioneria centrale del Ministero, pel tramite e col visto del capo dell'ufficio o istituto, la nota delle variazioni nel valore dell'inventario occorse nell'esercizio precedente. La ragioneria centrale ha facoltà di richiedere, quando ai fini del riscontro lo ritenga opportuno, che le note di variazioni siano prodotte a termini più brevi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-34

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