Regolamento
Art. 20
In vigore dal 8 nov 1927
Le cose d'arte, archeologiche o bibliografiche che il Ministero della pubblica istruzione concede ad altre amministrazioni in uso, in deposito, o per fini di arredamento o decoro, rimangono inscritte nel catalogo dell'istituto cui appartengono.
Della consegna di queste cose al funzionario che l'amministrazione ricevente indica come consegnatario, il direttore dell'istituto ritira dichiarazione di ricevuta in apposito verbale, nel quale è fatta chiara menzione anche dello stato di conservazione della cosa e, occorrendo, delle cautele particolari che fossero richieste per la sua custodia e conservazione.
Nel catalogo e sulle schede sarà fatta annotazione della consegna e del luogo dove la cosa è collocata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-20