Regolamento
Art. 15
In vigore dal 8 nov 1927
Quando una intera raccolta o collezione viene da un istituto trasportata ad un altro e quivi custodita in via permanente, gli oggetti che la compongono sono inscritti nel catalogo dell'istituto ricevente con la numerazione progressiva che loro compete; ma, tanto sul catalogo, che sulle schede, si deve far menzione del numero che ciascuna cosa aveva nell'istituto da dove proviene.
Il direttore dell'istituto cedente stralcia dallo schedario generale e conserva a parte le schede delle cose cedute.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-15