Regolamento

Art. 16

In vigore dal 8 nov 1927
In nessun caso è consentito distruggere le schede di cose perite o comunque tolte dalle raccolte; della dispersione, della perdita o del tramutamento è fatta menzione sulla scheda e sul catalogo generale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-08-26;1917#art-r-16

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