Regolamento›Capo II
Art. 54
Condizioni di sicurezza per i magazzini e depositi.
In vigore dal 16 mar 1927
I magazzini o depositi nei quali sono custoditi e conservati a qualsiasi scopo i gas tossici indicati nel prospetto allegato al presente regolamento, devono soddisfare in ogni tempo alle condizioni che, per ciascuno di essi, sono prescritte dai relativi decreti di autorizzazione di cui agli .
Inoltre, è fatto obbligo:
a) agli esercenti la fabbricazione di uno o più dei gas tossici contemplati nell', di far trasportare nei magazzini e depositi, al termine di ciascun giorno, i gas tossici che vengono giornalmente preparati;
b) agli esercenti di stabilimenti industriali od officine di cui all' di tenere nei locali di lavoro la sola quantità di gas tossici strettamente occorrente per non interrompere le lavorazioni.
Al termine del lavoro giornaliero, le quantità di gas tossici che si trovano nei locali di lavoro medesimi devono essere trasportate, custodite e conservate nei magazzini o depositi annessi agli stabilimenti od officine;
c) a tutti coloro che esercitano la industria della fabbricazione ovvero della manipolazione di gas tossici di attuare nei locali di lavoro tutti i provvedimenti necessari per la sicurezza ed incolumità degli operai.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-54