Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 2
Elenco dei gas tossici riconosciuti.
In vigore dal 16 mar 1927
L'allegato prospetto contiene l'elenco dei gas tossici di cui all'articolo precedente che sono riconosciuti ufficialmente all'andata in vigore del presente regolamento.
I gas tossici non contemplati nell'elenco di cui al precedente comma non possono essere utilizzati, ovvero essere immessi, custoditi e conservati, o trasportati, prima che, su domanda dell'interessato e sentita la Commissione tecnica permanente di cui all', sia emanato apposito decreto del Ministero dell'interno che li riconosca.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-2