Regolamento›Titolo I›Capo I
Art. 4
Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici.
In vigore dal 16 mar 1927
I provvedimenti che l'autorità competente adotta, à termini dell' del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono:
a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli ;
b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell';
c) la abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell';
d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli ;
e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'.
Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto della autorizzazione, o della abilitazione, o della licenza, di cui ai commi a), b), c) e d) che precedono.
Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli ; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-4