RegolamentoTitolo ICapo I

Art. 4

Provvedimenti dell'autorità relativamente all'impiego di gas tossici.

In vigore dal 16 mar 1927
I provvedimenti che l'autorità competente adotta, à termini dell' del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, relativamente all'impiego di gas tossici, sono: a) l'autorizzazione ad utilizzare i gas tossici, ovvero a custodirli e conservarli in magazzini o depositi, da concedersi ad enti pubblici e a privati, che ne esercitano l'industria relativa, in conformità degli ; b) la licenza a trasportare i gas tossici, in conformità dell'; c) la abilitazione, all'impiego dei gas tossici, di persone che alla dipendenza degli enti pubblici e dei privati, di cui alle precedenti lettere a) e b), eseguono operazioni relative a detto impiego, in conformità dell'; d) la licenza, volta per volta, ad utilizzare gas tossici in luogo abitato e nell'ambito del demanio marittimo o in aperta campagna, in conformità degli ; e) il riconoscimento delle scuole per gli aspiranti al certificato di idoneità, indicate nell'. Lo Stato non assume alcuna responsabilità per il fatto della autorizzazione, o della abilitazione, o della licenza, di cui ai commi a), b), c) e d) che precedono. Nell'allegato prospetto sono indicati i gas tossici per il cui impiego sono necessarie l'autorizzazione ovvero la licenza prescritte negli ; e le quantità che per ognuno di essi è consentito tenere in custodia e conservare in magazzini o depositi, senza autorizzazione, o trasportare senza licenza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-4

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