RegolamentoCapo II

Art. 5

Autorità che rilascia l'autorizzazione.

In vigore dal 14 ott 1955
La facoltà di concedere l'autorizzazione ad esercitare l'industria relativa alla utilizzazione di uno o più gas tossici indicati nell', è demandata al Ministero dell'interno.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854 ha disposto (con l'art. 33, comma 1) che "E' demandata al prefetto l'autorizzazione per impiego dei gas tossici prevista [...] dall'art. 5 del relativo regolamento approvato con regio decreto 9 gennaio 1927, n. 147. Il prefetto provvede, sentita la Commissione di cui all'art. 39 del presente decreto".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-5

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