Regolamento›Capo II
Art. 6
Domanda di autorizzazione.
In vigore dal 14 ott 1955
Per ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo precedente occorre presentare domanda al prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il Comune ove l'industria del richiedente avrà sede.
COMMA NON PIÙ PREVISTO DAL D.P.R. 10 GIUGNO 1955, N. 854.
Essa, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas e dei gas (se si tratta di miscela di gas) che il richiedente si propone di utilizzare;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale sarà destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:
1° Nota descrittiva dettagliata del procedimento usato o che il richiedente si propone di usare, sia per la produzione del gas o della miscela di gas, sia per l'utilizzazione di questo; delle modalità di esecuzione delle varie operazioni e delle cautele connesse con l'utilizzazione del gas stesso; degli apparecchi e mezzi che intende di usare per la protezione individuale delle persone alle quali è affidata la esecuzione delle dette operazioni, nonché dei mezzi che eventualmente si propone di usare per neutralizzare l'azione tossica del gas adoperato e delle sostanze rivelatrici di questo. Alla nota vengono uniti disegni in scala non inferiore ad un decimo, fotografie, ecc.;
2° Nel caso che l'impiego debba farsi in impianti fissi, come cabine e simili, nota descrittiva, corredata da disegni in scala non inferiore ad un centesimo, dei locali ad essi destinati, nonché delle modalità di funzionamento e delle cautele che intende usare;
3° Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative all'utilizzazione del gas, nonché pianta organica del personale di servizio e dichiarazione che questo è quello debitamente abilitato, a norma dell', all'esecuzione delle operazioni relative all'impiego del gas tossico;
4° Dichiarazione del o dei dottori in chimica, o in chimica e farmacia o in chimica industriale ovvero del o dei laureati in ingegneria chimica che assumono la direzione tecnica dei servizi relativi alla custodia, conservazione, manipolazione, trasporto e utilizzazione del gas tossico.
La dichiarazione è controfirmata per accettazione dal richiedente;
5° Qualora per le necessità relative all'utilizzazione del gas tossico, di cui è chiesta l'autorizzazione, il richiedente intenda tenere in deposito quelle delle sostanze occorrenti per detta utilizzazione risultanti dall'allegato I° di cui all', oltre i documenti più sopra indicati dovrà presentare anche quelli di cui ai numeri 1, 3 e 4 dell'.
La domanda e i documenti sono soggetti alle leggi sul bollo. I documenti di cui ai numeri 1 e 4 sono vidimati dal Podestà e debitamente legalizzati.
Quando trattasi di più gas, tra loro diversi per composizione o per modo di utilizzazione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno, però, essere prodotti in un solo esemplare.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-6