Regolamento›Capo III
Art. 11
Domanda di autorizzazione al Prefetto.
In vigore dal 16 mar 1927
Nel caso indicato alla lettera a) dell'articolo precedente la domanda per ottenere l'autorizzazione è indirizzata al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trovano i magazzini o depositi.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, indica:
a) il nome scientifico e quello commerciale, nonché la composizione e la formula chimica del gas o dei gas, se si tratta di miscela di gas;
b) le caratteristiche salienti del gas e l'uso al quale può essere destinato.
La domanda, oltre che dai certificati penale e di condotta incensurata, al nome del richiedente e di data non anteriore a due mesi, è corredata dai seguenti documenti:
1° Nota descrittiva, accompagnata da disegni in scala non inferiore a 1/100, dei locali destinati a deposito del gas tossico, della ubicazione di questi e della loro potenzialità;
2° Dichiarazione che il richiedente non esercita magazzini o depositi del gas tossico stesso in altre provincie;
3° Nota descrittiva delle cautele che il richiedente si propone di usare per la conservazione, la custodia, la manipolazione e il trasporto del gas tossico;
4° Schema di regolamento interno per la esecuzione delle operazioni relative alla conservazione, custodia, manipolazione e trasporto del gas tossico;
5° Indicazione del personale di servizio e dichiarazione che esso è debitamente abilitato a norma dell' alla esecuzione delle operazioni relative allo impiego del gas tossico.
Il documento di cui al numero 1 è vidimato dal Podestà e debitamente legalizzato.
Quando trattasi di più gas tra di loro diversi per composizione, devono essere presentate altrettante separate domande. I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-11