Regolamento›Capo III
Art. 13
Domanda di autorizzazione al Ministero dell'interno.
In vigore dal 16 mar 1927
Nei casi indicati alla lettera b) dell', la domanda per ottenere la autorizzazione è indirizzata al Ministero dell'interno ed è presentata al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è il domicilio del richiedente.
Essa, oltre alle generalità e al domicilio del richiedente, contiene, per ciascun magazzino o deposito, le stesse indicazioni ed è corredata dai medesimi certificati e documenti prescritti nell' per le domande di autorizzazione che sono indirizzate al Prefetto ad eccezione di quello di cui al n. 2.
I documenti di interesse comune potranno essere prodotti in un unico esemplare.
La domanda, documentata a norma del presente articolo, e dal Prefetto trasmessa, con le proprie osservazioni e parere, nonché col parere tecnico del medico provinciale, al Ministero dell'interno.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-13