RegolamentoCapo IV

Art. 17

Casi in cui non può essere concessa l'autorizzazione.

In vigore dal 16 mar 1927
L'autorizzazione di cui agli non può essere concessa a coloro che abbiano riportato condanna per i delitti contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, la proprietà; ovvero per omicidio o per lesione personale; e a coloro che non sono di condotta incensurata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-17

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