RegolamentoCapo IV

Art. 19

Comunicazione dei decreti alla Gazzetta Ufficiale del Regno.

In vigore dal 14 ott 1955
I decreti del prefetto di cui agli sono pubblicati sul Foglio annunzi legali della Provincia. L'annunzio è fatto a spese del titolare dell'autorizzazione. Nel caso previsto all', deve essere dato annunzio anche del nome del direttore tecnico.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-19

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