Regolamento›Capo IV
Art. 21
Registro dei titolari dell'autorizzazione e dei direttori tecnici.
In vigore dal 16 mar 1927
Presso il Ministero dell'interno è tenuto un registro dei titolari delle autorizzazioni a utilizzare, ovvero a custodire e conservare in magazzini o depositi, gas tossici, rilasciate à sensi degli , nonché dei rispettivi direttori tecnici.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-21