Regolamento›Capo VI
Art. 25
Delle spese per visite.
In vigore dal 16 mar 1927
Le spese per le visite occorrenti per provvedere sulle domande di cui agli sono a carico dei richiedenti, che versano in deposito preventivo alla tesoreria provinciale la somma che sarà loro indicata rispettivamente dal Ministero dell'interno o dal Prefetto, in relazione con le disposizioni vigenti circa le indennità di missione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-25