RegolamentoCapo VII

Art. 27

Certificato d'idoneità.

In vigore dal 16 mar 1927
Coloro che intendono ottenere il certificato d'idoneità, di cui all'articolo precedente, sottostanno ad esame facendone domanda al Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione è compreso il Comune di residenza del richiedente. La domanda è corredata dai seguenti documenti: 1° atto di nascita, dal quale risulti che il richiedente ha compiuto gli anni 21. Qualora non abbia compiuto tale età ma abbia compiuto gli anni 18, occorre il consenso dei genitori o di chi ne fa le veci; 2° certificato di studi elementari inferiori (alla fine della terza classe) corrispondente all'antico certificato di compimento; 3° certificato generale del casellario giudiziario al nome del richiedente di data non anteriore a due mesi, e certificato, della stessa data, comprovante la buona condotta morale e politica; 4° certificato di un medico militare o di un ufficiale sanitario comunale, con firma legalizzata e di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente: non è affetto da malattie fisiche o psichiche e non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego dei gas tossici; non presenta segni d'intossicazione alcoolica o da sostanze stupefacenti; ha integri il senso olfattorio e la pervietà nasale; percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio; possiede il visus complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen), purchè da un occhio non inferiore a 5/10; 5° fotografia di data recente, firmata e applicata ad un libretto di patente in bianco.
Storico versioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-27

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