Regolamento›Capo VII
Art. 31
Sedi di esami - Sessioni di esami.
In vigore dal 16 mar 1927
Le sessioni di esami per il conseguimento del certificato d'idonietà sono tenute presso le sedi che saranno stabilite con decreto del Ministro dell'interno.
Esse sono istituite dai Prefetti delle Provincie nella cui circoscrizione si trovano dette sedi, previa autorizzazione del Ministero dell'interno.
Per ciascuna sede, gli esami sono tenuti in due periodi; e cioè, nei mesi di aprile-maggio e ottobre-novembre.
Eccezionalmente sarà istituita, per ciascuna sede, previa autorizzazione del Ministero dell'interno, una terza sessione di esami, quando vi siano almeno quindici domande di aspiranti.
Il Prefetto della Provincia nella cui circoscrizione si trova la sede di esame, riscontrata la regolarità delle domande, stabilisce il giorno in cui avranno principio gli esami e ne dà notizia agli interessati a mezzo dei Podestà dei comuni nei quali essi hanno il loro domicilio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-31