Art. 32
Commissione esaminatrice.
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-32
Commissione esaminatrice.
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Per ogni sede di esame, il Prefetto territorialmente competente nomina la Commissione esaminatrice incaricata di valutare i candidati al certificato di idoneità. L'organo è presieduto dal vice prefetto o da un consigliere di Prefettura in rappresentanza del Prefetto. Ne fanno parte inoltre il medico provinciale, il questore o vice questore, il responsabile chimico del laboratorio di vigilanza igienica e il comandante dei vigili del fuoco locali. Il ruolo di segretario della Commissione è svolto da un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale.
La norma definisce la composizione della Commissione esaminatrice e l'autorità preposta alla sua nomina per garantire una valutazione qualificata degli aspiranti al certificato di idoneità.
Si applica ai componenti della Commissione esaminatrice nominati dal Prefetto e agli aspiranti al certificato di idoneità.
In una provincia viene istituita una sede d'esame per il rilascio dei certificati di idoneità per i gas tossici. Il Prefetto emana l'atto di nomina della Commissione esaminatrice, convocando il vice prefetto come presidente, il medico provinciale, il questore, il chimico del laboratorio di vigilanza e il comandante dei vigili del fuoco residenti nella circoscrizione.
Nomina della Commissione da parte del Prefetto della circoscrizione e partecipazione dei membri residenti previsti dal testo.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.