Art. 32 · Commissione esaminatrice.
RegolamentoCapo VII

Art. 32

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Commissione esaminatrice.

In vigore dal 16 mar 1927
Per ciascuna sede di esami, la Commissione esaminatrice degli aspiranti al certificato di idoneità, previsto dall', è nominata dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova la sede ed è composta dai seguenti membri che risiedono in questa: a) il vice prefetto, o un consigliere di Prefettura, che la presiede, in rappresentanza del Prefetto; b) il medico provinciale; c) il questore o il vice questore; d) il capo della sezione di chimica del laboratorio provinciale o comunale di vigilanza igienica; e) il comandante del corpo municipale dei vigili del fuoco. Un funzionario dell'ufficio sanitario provinciale ha le funzioni di segretario.
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