Regolamento›Capo VII
Art. 35
Revisione delle patenti di abilitazione.
In vigore dal 16 mar 1927
Con decreto del Ministero dell'interno sono ordinate, a periodi non maggiori di cinque anni, revisioni parziali o generali delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici.
A tal fine, i titolari delle patenti di abilitazione hanno l'obbligo di notificare alla Prefettura, che ha proceduto al rilascio della patente, ogni cambiamento di domicilio.
Coloro che sono chiamati alla revisione devono presentare, alla detta Prefettura, la patente di abilitazione unitamente ai documenti indicati ai nn. 3 e 4 dell' e di data non anteriore a due mesi.
Il Prefetto, qualora dall'esame dei documenti e dalle informazioni assunte risultino le condizioni d'idoneità fisica, psichica e morale indicate negli articoli precedenti, restituisce la patente con un visto attestante l'eseguita revisione.
In ogni tempo, così il Ministero dell'interno, come i Prefetti, possono di ufficio fare obbligo al titolare della patente di abilitazione di sottoporsi a speciale revisione per accertare se esso possiede tutti i requisiti prescritti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-35