RegolamentoCapo VII

Art. 33

Esami.

In vigore dal 16 mar 1927
I programmi degli esami sono stabiliti con decreto del Ministero dell'interno. Gli esami constano di prove pratiche e di prove orali. Il candidato dovrà dimostrare una sufficiente conoscenza e padronanza: - delle modalità relative alla manipolazione dei gas tossici per il cui impiego chiede la patente di abilitazione; - delle modalità relative alla utilizzazione dei gas tossici medesimi; - delle norme cautelative necessarie, con speciale riguardo all'impiego di maschere e di altri mezzi protettivi. Esso dovrà altresì dimostrare di conoscere il presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1927-01-09;147#art-r-33

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo